Il valore dei fabbricati rurali abitativi e strumentali all’esercizio dell’attività agricola non rileva ai fini della liquidazione della dichiarazione di successione ereditaria ma solo se gli eredi del defunto rispondono ai requisiti previsti dall’art. 9, comma 3 e 3bis del Decreto legge 557/1993.
Successione dovuta L’indicazione dei fabbricati nella dichiarazione di successione è comunque dovuta. Quanto appena affermato è il frutto di anni di dibattiti e di fiumi di giurisprudenza, quest’ultima per lungo tempo tutt’altro che univoca. Con una recente circolare, attinente il tema delle trasformazione ed assegnazione agevolata ai soci, l’Agenzia delle entrate ha ribadito il concetto sopra esposto. L’articolo 9, comma 3 del suddetto Decreto determina i requisiti per poter qualificare rurale l’immobile abitativo. Oltre al rispetto di quelli che potremmo definire “requisiti dimensionali” del fondo, ovvero, asservimento ad un terreno agricolo di estensione non inferiore ad un ettaro, ridotti a 3mila metri quadrati per serre, funghicoltura o se ricadenti in Comuni montani, l’interessato deve rispettare anche il requisito reddituale: il volume d’affari dell’attività deve superare la metà, o un quarto per i terreni montani, del suo reddito complessivo. Rispettati i suddetti requisiti, il fabbricato abitativo può essere qualificato come rurale se non è censito nelle categorie catastali di lusso A/1 o A/8, all’ulteriore condizione che venga utilizzato come abitazione dal coltivatore diretto o dallo Iap, o da un suo familiare convivente a carico, come risultante dalle certificazioni anagrafiche. Altre possibilità sono rappresentate dal caso in cui l’immobile costituisca l’abitazione di un coadiuvante iscritto all’Inps, da pensionati del settore agricolo (titolari di pensione in categoria VR o IR , da uno dei soci o amministratori IAP di società agricola. I fabbricati rurali strumentali sono disciplinati dal comma 3-bis: costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole, compresi quelli necessari per la produzione e protezione delle piante, per la conservazione dei prodotti e degli attrezzi, per l’allevamento, per l’agriturismo, per l’abitazione dei dipendenti, per uso ufficio, per la lavorazione e la commercializzazione dei propri prodotti, ecc. Il “valore” patrimoniale dei suddetti fabbricati viene racchiuso nel reddito dominicale rilevabile dalla visura catastale. Dato che quest’ultimo viene già indicato nella dichiarazione di successione, se venissero rilevati anche i redditi dei singoli fabbricati rurali, si verificherebbe una duplicazione dei valori inseriti.