Il tono letterale della norma che, tra i tanti provvedimenti di favore per l’agricoltura contenuti nella legge di Bilancio 2017, sembrava essere molto diverso: esonero/riduzione per 5 anni dal pagamento dei contributi previdenziali per gli imprenditori under 40, insediatisi per la prima volta in ambito agricolo nel 2017 e, se ricadenti in zona svantaggiata, anche nel 2016.
La recente circolare interpretativa dell’Inps però, detta istruzioni che riducono notevolmente la platea dei soggetti che potranno beneficiarne e tra questi ultimi, quelli che avranno effettivamente una convenienza a farlo. Ma andiamo con ordine. La legge di bilancio per il 2017 ha disposto l’esonero contributivo del 100% per i primi tre anni, ai giovani imprenditori con meno di 40 anni di età, insediatisi per la prima volta in agricoltura. Per il quarto anno, i contributi dovuti sono il 44% del complessivo; per il quinto anno, il 50%. Ora le istruzioni dell’Inps. L’esonero/riduzione in commento, spetta ai coltivatori diretti e Iap (anche se provvisori) che:
- Hanno iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nell’anno 2017: per “nuova realtà imprenditoriale”, spiega l’Inps, si deve intendere quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. I classici “passaggi generazionali” sono quindi esclusi.
- L’imprenditore non deve aver compiuto 40 anni alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
- Se l’azienda ricade in territori montani o zona svantaggiata, alle condizioni di cui ai punti precedenti, possono beneficiarne ma dal 2017, anche i Cd e gli IAP titolari della medesima.
Ad ulteriore precisazione di quanto riportato al punto 1), l’Inps si riserva di accertare che il nucleo del nuovo Coltivatore diretto che richiede l’esonero/riduzione, non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di un altro nucleo Coltivatore diretto precedentemente esistente. Legando il beneficio alla “nuova realtà imprenditoriale, è evidente che non potrà essere richiesto dal coadiuvante del titolare, ancorché giovane ed anche se si è iscritto per la prima volta nel 2016/2017. Come sopra riportato, l’esonero/riduzione riguarda solo la parte previdenziale e l’addizionale (vedi altro articolo in questa pagina), per cui, chi potrà accedervi, dovrà comunque versare la quota Inail ed il contributo di maternità. Non sono possibili casi di cumulabilità con altre agevolazioni, per cui verrà applicata quella più favorevole. Il richiedente dovrà poi rispettare altri requisiti:
- regolarità degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- la capienza nel limite “de minimis”, ovvero, la somma dei contributi erogati dallo Stato o da Enti ed Istituzioni ad esso riconducibili (Regione, Comuni, ecc.), comprese le ATC, ecc. non dovrà superare, considerando e fino a concorrenza anche il beneficio in commento, € 15mila.
Il beneficio deve essere espressamente richiesto presentando una domanda all’Inps tramite il sito internet dell’Istituto, dal “Cassetto previdenziale”. L’Istituto, almeno nelle intenzioni, risponderà in tempi brevissimi utilizzando il medesimo mezzo.