Nuove sentenze a favore dei contribuenti in tema di agevolazioni fiscali ex PPC (piccola proprietà contadina). La prima: in caso di acquisto da parte di più persone del fondo rustico beneficiando delle agevolazioni fiscali ex PPC, non vi è decadenza se gli stessi affittano il fondo ad una società agricola della quale diventano soci, a condizione che sia mantenuta la conduzione diretta.
La seconda: la perdita della qualifica di Iap non fa decadere automaticamente le agevolazioni fiscali ex PPC, a condizione che l’imprenditore mantenga la qualifica di coltivatore diretto. Per quanto riguarda la prima sentenza, la Commissione tributaria ha accolto il ricorso dei soci di una società semplice ai quali l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di liquidazione disconoscendo il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali ex PPC (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed imposta catastale all’1%), in quanto dopo l’acquisto avevano affittato il fondo rustico alla società. Secondo i giudici della Commissione tributaria, che hanno fatto propri i dettati della Corte di cassazione, il fondo concesso in affitto alla società della quale i beneficiari delle agevolazioni fiscali sono soci, non è causa di decadenza del beneficio, dato che gli stessi acquirenti/beneficiari lo coltivano direttamente seppure per il tramite della società. Riguardo alla seconda sentenza, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su un ricorso proposto dal contribuente al quale l’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di liquidazione motivato dal fatto che lo stesso contribuente, nell’arco dei cinque anni di vincolo, aveva perso la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Tale qualifica (IAP), dichiarata nell’atto di acquisto al fine di giustificare il requisito soggettivo per ottenere le agevolazioni fiscali, era comunque contestuale a quella di Coltivatore Diretto iscritto all’Inps. Verificato che quest’ultima qualifica (CD), seppure non dichiarata nell’atto di compravendita è stata comunque mantenuta anche dopo la decadenza della qualifica IAP e che la stessa consente comunque di ottenere le predette agevolazioni fiscali, i giudici della Commissione tributaria hanno (giustamente) ritenuto che non opera la decadenza.