Il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP (ed il 770) non sono scaduti (nuova scadenza 31 ottobre), pertanto riteniamo opportuno dare notizia dei chiarimenti sul tema che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato all’ultimo momento: soggetti agricoli comunque obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP.
Dall’anno di imposta 2016 le attività agricole rientranti nel reddito agrario sono escluse dall’IRAP. Le società diverse dalla società semplice però, devono comunque presentare la dichiarazione per consentire la determinazione del contributo annuale alle Camere di commercio. Sono tenute alla presentazione della dichiarazione Irap ed al pagamernto dell’Imposta conseguente, anche le imprese individuali e le società semplici che svolgono attività non rientranti o eccedenti il reddito agrario: allevamenti, produzione di energia, prestazioni di servizi, cessione di beni non rientranti tra quelli propriamente agricoli. Per l’attività di allevamento, l’imprenditore dovrà determinare, in via del tutto ipotetica utilizzando i parametri appositamente forniti dal Ministero dell’economiza, se il terreno a disposizione consente o meno di produrre almeno un quarto dei mangimi occorrenti all’allevamento. L’eventuale quota eccedente dovrà essere applicata ai ricavi ed ai costi inerenti l’intera attività ed assoggettata ad Irap (e ad Irpef). In questa ipotesi quindi, la dichiarazione IRAP è dovuta. Per le altre attività connesse, compresa la produzone di energia, in caso di mancata separazione contabile delle attività e di determinazione forfettaria del reddito, per determinare il valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP, è necessario effettuare una proporzione tra i ricavi inerenti l’attività connessa e l’ammontare complessivo dei ricavi. Per le attività contabilizzate separatamente rispetto all’attività agricola ed in caso di opzione per la determinazione del reddito nei modi normali (ricavi meno costi), la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP avviene tenedo di conto i ricavi ed i costi deducibili direttamente riconducibili alle medesime attività. Da evidenziare che nel caso di personale dipendente impegnato indifferentemente nelle attività agricole e non propriamente agricole, le deduzioni spettanti, in mancanza di altri criteri oggettivi, devono essere rapportate proporzionalmente in base ai ricavi ottenuti nelle diverse attività. Ulteriore (e spiazzante) chiarimento per le società diverse dalle società semplici: al fine di determinare l’importo dovuto alle Camere di commercio quale diritto annuale, sono tenute comunque a presentare la dichiarazione IRAP anche se svolgono attività agricole a tutti gli effetti. In caso di svolgimento di attività non propriamente agricole (connesse), dovranno distinguere in dichiarazione il valore dell’attività agricola rispetto a quello non propriamente agricolo. Per il primo valore, dovranno poi indicare “zero” nell’aliquota d’imposta applicabile. Particolare attenzione poi per le società di capitali: dovranno riportare in dichiarazione nel campo “altre variazioni” la quota del valore della produzione netta riferita all’attività agricola.