Le attività di allevamento non possono dare diritto al rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri stagionali. Questa la determinazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro a chiarimento di un quesito posto da un ufficio territoriale dello stesso Ispettorato. L’imprenditore agricolo (ma anche turistico-alberghiero) che intende assumere con un contratto di lavoro stagionale uno straniero, deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione un nulla osta nominativo. Il concetto di “stagionalità” non è precisamente definito (almeno) dalla recente normativa, pertanto, per l’individuazione delle attività stagionali il legislatore ha momentaneamente rimandato alla disciplina dei contratti di lavoro. Per quanto riguarda il settore agricolo però, l’allevamento non viene mai individuato come attività stagionale dai contratti di lavoro, pertanto, per l’assunzione dei lavoratori stranieri da impiegare nelle attività suddetta non è necessario richiedere il nulla osta preventivo.
Lavoro subordinato immigrati. L’allevamento non è attività stagionale
Informazione pubblicitaria