La riforma della figura dell’imprenditore agricolo ai fini civilistici effettuata dalla Legge di orientamento del 2001, consente di ricondurre nell’ambito agricolo, tutti gli allevamenti di animali. Se ai fini previdenziali l’allevatore di qualunque specie animale (fatti salvi limiti imposti da norme specifiche), rientra certamente nella gestione Inps dei CD/IAP, fiscalmente non sempre può limitarsi a dichiarare il reddito agrario del fondo rustico sul quale l’attività viene esercitata.
Per poter beneficiare dell’indiscutibile vantaggio fiscale appena accennato, l’imprenditore deve avere, per cominciare, un fondo rustico “produttivo” di reddito agrario, sul quale ottenere, seppur teoricamente, almeno un quarto dei mangimi utili all’allevamento. La specie allevata, poi, deve essere compresa nell’elenco che periodicamente il Ministero dell’economia produce con un Decreto. Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’allevamento di lumache ed in particolare per l’inquadramento fiscale della commercializzazione dei prodotti ottenuti da questa attività. Caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate sono state oggetto di un’istanza di consulenza giuridica da parte di un imprenditore.
La risposta dell’Agenzia La raccolta ed il confezionamento delle uova (caviale) e della bava, rientrano certamente nel normale e naturale svolgimento dell’attività di allevamento, al pari, ad esempio, della raccolta delle uova per gli allevamenti di galline ed altri avicoli. Per la produzione e la commercializzazione di tali prodotti, quindi, il contribuente deve dichiarare il reddito agrario del fondo rustico e se l’allevamento è eccedente, può determinare in via forfettaria il maggior reddito, applicando le tabelle ministeriali sopra ricordate. La commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati, nel caso in questione le lumache lessate, può rientrare nel reddito agrario solo se i prodotti ottenuti sono compresi in un ulteriore e specifico elenco ministeriale, aggiornato ogni due anni (più o meno!). Con uno sforzo di buon senso, l’Agenzia ha ricondotto il prodotto in questione tra la “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, …. (ex 10.20.0)”. In questo settore sono da comprendere anche le produzioni “…di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, succedanei del caviale, ecc”. In forza di questa interpretazione quindi, la produzione e la commercializzazione di caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate, rientra tra le attività agricole connesse e come tali assoggettabili al regime fiscale Irpef propriamente agricolo.