L’area edificabile di proprietà di più persone e condotta da un solo CD, è equiparata per tutti i comproprietari ai terreni agricoli. Il principio espresso vale per l’Ici, l’Imu e per la Tasi. Questa l’estrema sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, per altro in linea con numerosi precedenti sentenze.
La sentenza si è resa necessaria per chiarire se ad eventuali comproprietari non CD o Iap, si avrebbe dovuto applicare o meno l’agevolazione spettante al CD unico utilizzatore in ambito agricolo del terreno qualificato area fabbricabile. In particolare, il caso riguardava un terreno agricolo qualificato area fabbricabile, posseduto in comproprietà al 50% da due fratelli. Solo uno di questi è CD. I due gradi di giudizio precedenti erano risultati uno a favore del non CD, l’altro a favore del Comune. La Corte ha fatto proprie le motivazione del contribuente, il quale affermava nel ricorso che se un area edificabile in comproprietà, viene utilizzata ai fini agricoli da parte di uno dei comproprietari con qualifica di CD iscritto all’Inps, l’equiparazione dello stesso terreno ad un fondo agricolo, deve valere nei confronti di tutti i comproprietari, anche se sprovvisti della qualifica di CD o IAP. La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il trattamento di favore è rispondente ad un criterio di natura oggettiva e non soggettiva: l’utilizzazione agricola del terreno è incompatibile con lo sfruttamento edilizio e tale inedificabilità di fatto, in presenza di almeno una figura professionale prevista dalla norma (CD o IAP iscritto all’Inps), vale sia per quest’ultimo che per gli altri comproprietari, a prescindere dalle qualità professionali soggettive possedute. In estrema sintesi: un terreno non può essere contemporaneamente agricolo per alcuni ed edificabile per altri.