La vendita di prodotti di terzi da parte di un produttore agricolo senza l’intervento di manipolazione o di trasformazione, esclude gli stessi dalla sfera agricola anche per connessione. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una controversia inerente un avviso di accertamento del 2000, antecedente quindi alla Legge di Orientamento del settore agricolo, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava all’imprenditore agricolo di aver svolto un’attività puramente commerciale in luogo di quella agricola. I giudici hanno affermato che per poter essere considerata “attività connessa”, la commercializzazione di prodotti di terzi deve preventivamente richiedere una manipolazione od una trasformazione del prodotto acquistato. In aggiunta, l’imprenditore agricolo deve commercializzare prevalentemente i prodotti propri ed in ogni caso, l’attività di acquisto e rivendita, non deve assumere dimensioni tecnico-organizzative tali da potersi qualificare come attività autonoma. La cessione di un prodotto meramente acquistato e rivenduto dall’agricoltore è quindi attività commerciale pura, come tale esercitabile ma da far sottostare alle ordinarie regole fiscali.
Vendita prodotti di terzi. Interpretazione della Cassazione in linea con la norma
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