Il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione deiTerreni agricoli ed aree edificabili è perentorio. Il versamento in ritardo fa decadere dai benefici fiscali conseguenti. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di un contribuente che intendeva beneficiare della rivalutazione del valore di un’area edificabile ma che aveva pagato in ritardo l’imposta sostitutiva dovuta. In particolare, il contribuente aveva prima ceduto l’area e qualche giorno dopo aveva effettuato la rivalutazione. Il beneficio in commento consente di evitare o limitare molto la determinazione delle plusvalenze assoggettabili ad imposte dirette, ottenute dalla cessione delle aree edificabili o di terreni agricoli, questi ultimi entro i cinque anni dal loro acquisto. Per poter beneficiare di questo indiscutibile vantaggio fiscale, è necessaria una perizia giurata ed il versamento di un’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato pari al 4% (oggi è l’8% vedi articolo in questa pagina). Nel caso portato all’attenzione della corte di Cassazione la perizia era stata giurata e depositata l’ultimo giorno utile ma il pagamento dell’imposta è stato effettuato il giorno successivo. Ritenendo che il termine indicato dalla norma per effettuare il versamento fosse solo ordinatorio, il contribuente si opponeva all’atto di accertamento nel frattempo notificato dall’Agenzia delle entrate. Quest’ultima sosteneva la tesi per cui, così come per le altre disposizioni di natura fiscale, il termine di scadenza per effettuare il deposito della perizia e per effettuare il versamento (per altro rateizzabile) ha natura perentoria e tale impostazione è stata condivisa dalla Cassazione. Senza il rispetto tassativo dei requisiti disposti dalla norma, il contribuente non può pertanto avvalersi di un regime fiscale di favore.