Il “Collegato agricolo” del luglio 2016 aveva introdotto un interessante opportunità per i giovani imprenditori agricoli, finalizzato a favorire in loro favore il passaggio di aziende agricole condotte da ultrasessantacinquenni o pensionati. La norma disponeva le realizzazione di un contratto di affiancamento le cui particolarità applicative venivano demandate ad un successivo decreto mai emanato.
La legge di bilancio 2018 riprende la disposizione accennata e ne disciplina nel particolare l’applicazione senza rimandi a decreti applicativi che, viste le elezioni alle porte e le presumibili difficoltà conseguenti nella ricomposizione di un Governo effettivamente operativo, rischiavano altrimenti di produrre un nuovo “buco nell’acqua”. La disposizione prevede che il contratto di affiancamento deve essere stipulato tra imprenditori agricoli o coltivatori diretti ultrasessantacinquenni o pensionati ed agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzati in forma associata. Questi ultimi non devono essere proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su terreni agricoli. Il contratto di affiancamento può avere la durata massima di tre anni ed impegna l’imprenditore anziano a trasferire al giovane le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito delle attività agricole. Il giovane imprenditore deve contribuire personalmente e direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, in accordo con l’imprenditore anziano ed apportando anche eventuali innovazioni tecniche e gestionali necessarie per la crescita personale e dell’attività.
Le novità Il contratto deve stabilire le forme di compensazione per l’eventuale conclusione anticipata. Il giovane imprenditore deve ottenere la ripartizione degli utili dell’impresa in un misura compresa tra il 30 ed il 50% ed è a tutti gli effetti equiparato allo IAP (anche ai fini dei contributi Inps evidentemente). Il contratto può prevedere anche il subentro del giovane nella gestione dell’azienda al termine dell’affiancamento. In caso di cessione dell’azienda, il giovane imprenditore può esercitare il diritto di prelazione per i sei mesi successivi alla cessazione del contratto. A tale fine la norma dispone la possibilità di accedere in via prioritaria ai mutui agevolati ISMEA.