La Protezione civile si occuperà per legge anche del soccorso e dell’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali. Lo prevede il Decreto Legislativo n. 224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo “Codice della protezione civile”.
L’Articolo 1 del nuovo Codice riconosce alla Protezione civile “le competenze e le attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi”. Nello specifico, l’articolo 2 definisce l’attività di Protezione civile come “l’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali”.