Se le agevolazioni fiscali non vengono richieste in occasione dell’atto di compravendita, non si possono più recuperare. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi sul diritto del contribuente a richiedere il rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate alla stipula di un contratto in misura proporzionale invece che in misura fissa (le prime due). Il caso specifico in realtà riguarda un atto di acquisizione di un fondo rustico per usucapione. ma il principio è certamente estendibile anche ai casi più “ordinari” di compravendita immobiliare. Quindi la dimenticanza o la distrazione dell’acquirente (e del notaio) può costare molto cara. La linea dura sulle agevolazioni fiscali destinate a coltivatori diretti e Iap è nota da tempo: si sono susseguite numerose sentenze che disconoscono il diritto alle agevolazioni a coltivatori che si sono dimenticati di confermare la condizione agevolativa (Iap definitivo e Cd definitivo), nei tre anni successivi alla registrazione dell’atto di compravendita. Nel caso in commento l’agevolazione non era stata invocata nell’atto; nei secondi casi, l’imprenditore, pur essendo coltivatore diretto da decenni precedenti la compravendita, non aveva confermato le agevolazioni invocate e per prassi assegnate provvisoriamente, dimenticandosi di consegnare l’attestato di definitività all’Agenzia. Il rischio di questa dimenticanza non esiste più: con la riforma del sistema di attribuzione delle agevolazioni ex Ppc, l’acquirente deve richiedere le agevolazioni in fase di stipula dell’atto e ricordarsi di acquisire la qualifica professionale (Cd o Iap), nei 24 mesi dalla stipula del contratto, senza necessità di produrre alcunché all’Agenzia. Una raccomandazione agli Imprenditori agricoli professionali provvisori: la definitività della qualifica deve essere comunque certificata nei 24 mesi dalla Regione, altrimenti le agevolazioni concesse vengono recuperate. A caro prezzo.
Agevolazioni fiscali per compravendita di terreni. Linea dura della Cassazione
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