Finalmente una buona notizia, dopo la delusione per l’incomprensibile dietrofront del legislatore nella soluzione del problema dell’inquadramento tra i “fabbricati di lusso” dei fabbricati abitativi rurali: i Coltivatori diretti e gli Iap iscritti all’Inps, seppure pensionati, non devono versare l’Imu sui terreni agricoli.
Questo risultato importante è stato raggiunto soprattutto grazie alla tenacia dell’ufficio fiscale della Cia ed emerge da una risoluzione del Ministero dell’economia: il problema posto all’attenzione era conseguente ad una pronuncia della Corte di Cassazione (e prontamente ripresa da alcuni comuni per provare a “fare cassa”): un contribuente coltivatore diretto pensionato veniva obbligato al pagamento dell’Ici sui terreni agricoli, in quanto dall’attività esercitata non ricava la sua esclusiva fonte di reddito.
Il Ministero – sollecitato dalla Cia – ha chiarito, con un’articolata e ben strutturata risoluzione, che il problema del reddito da pensione del coltivatore diretto, ai fini Imu non c’è. I requisiti che il contribuente deve rispettare per poter beneficiare dell’esonero sono: 1) il possesso del fondo rustico; 2) l’effettivo utilizzo a scopi agricoli del fondo stesso; 3) la qualifica di Coltivatore diretto o di Iap; 4) l’iscrizione all’Inps.
È certamente noto che il coltivatore diretto o lo Iap che ottiene una pensione deve rimanere iscritto all’Inps e versare i contributi obbligatori, se continua ad esercitare l’attività imprenditoriale (i pensionati Cd o Iap con più di 65 anni possono chiedere all’Inps la riduzione al 50% dei contributi previdenziali). I contributi versati dopo il pensionamento possono dar luogo ad un supplemento sulla pensione. In conclusione: in nessuna parte della norma istitutiva dell’Imu, o nella normativa direttamente richiamata e correlata, il legislatore ha voluto fare riferimento ad una condizione di esclusività del reddito da attività agricola. Anzi, per lo Iap è espressamente esclusa la rilevanza dei redditi di tale natura per l’ottenimento della qualifica. Il Ministero afferma che, ai fini Imu, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali viene effettivamente svolta un’attività agricola. (Alfio Tondelli)