Da ormai oltre un decennio si trascina la questione se lo IAP persona fisica possa attribuire la qualifica ad un numero determinato o meno di società. Alcune volte purtroppo, si è assistito ad una vera e propria “professione di IAP”: lo stesso soggetto che, in possesso della qualifica, “vendeva” la stessa alle società che ne erano sprovviste, queste ultime interessate all’ottenimento di agevolazioni meritevoli di un tale sacrificio finanziario. Va detto che, per il lettore attento, la norma istitutiva dello IAP – su questo punto almeno – è apparsa subito chiara, se non altro dopo le modifiche apportate l’anno successivo alla sua emanazione: “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.
La problematica nata da quel momento (era il 2005) e trascinatasi fino ad oggi, verteva sulla estendibilità della limitazione anche alle società di persone. Ricordiamo che a differenza delle società di capitali e cooperative, per le società di persone non vi è la necessità che allo IAP persona fisica siano assegnati poteri di amministrazione della società essendo sufficiente che sia socio della stessa società. Il senso letterale della norma e la sua limitazione quindi, non può che rimandarsi alle sole società di capitale e cooperative che, per poter essere qualificate IAP, devono avere una persona con la qualifica o le caratteristiche dello IAP, al quale vengono assegnati poteri di amministrazione (anche socio per le cooperative). Questa interpretazione è stata recentemente confermata dal Ministero per le politiche agricole e forestali, che con una nota ha affermato che lo IAP può attribuire la qualifica, in quanto dotato di poteri di amministrazione, ad una sola società di capitale o cooperativa. Il lettore più esperto a questo punto potrebbe obbiettare che in questo modo il “mercimonio” potrà comunque attuarsi nell’ambito delle società di persone.
Certamente è un’osservazione non priva di fondamento, ma che trova (o dovrebbe trovare) una limitazione imposta dall’Inps per l’iscrivibilità dello IAP ai fini previdenziali, requisito essenziale quest’ultimo per beneficiare dei vantaggi fiscali (ma non solo). Intanto, la persona fisica IAP dovrà essere socio della società che ambisce a qualificarsi IAP e questo già non è poca cosa. Nella quasi totalità dei casi poi, non sarà sufficiente l’attribuzione di una insignificante quota di partecipazione, dato che in quei termini lo IAP iscritto come tale negli elenchi regionali, non verrà poi iscritto all’Inps in quanto le ore lavoro (e magari anche il reddito) assegnate in proporzione alla percentuale di partecipazione alla società, non raggiungeranno il minimo previsto. Vicenda chiusa quindi, almeno per il momento.