«Il ministro Toninelli ha inserito nel decreto sul ponte Morandi di Genova una norma all’art.41 che aumenta i limiti di idrocarburi pesanti C10 a C40 di 20 volte per quanto riguarda i fanghi di depurazione sia civili che industriali che possono essere sparsi sui suoli agricoli». A scriverlo è Angelo Bonelli dei Verdi sulla sua pagina Facebook.
Inoltre precisa Bonelli: «Toninelli che dice di aver scritto con il cuore il decreto sferra un attacco senza precedenti all’ambiente, alla sicurezza della catena alimentare del nostro paese, perché con questi valori aumentati si determinerà una contaminazione delle falde e delle matrici alimentari».
In particolare si evidenza l’art.41 del decreto dove si porta il limite degli idrocarburi derivanti dai processi di depurazione che possono essere sparsi sui suoli agricoli, da 50 mg per Kg a 1000 mg per Kg. Per la norma art.41 il limite di 1000 mg pr kg si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L contenuta nell’allegro VI del regolamenti CE n.1272/2008.
Cosa dice nota L: “la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3”.
La nota L dice: “se si può dimostrare“ quindi non è perentoria e né ordinatoria la norma di legge dell’art.41 – commenta Bonelli. Questo significa che il limite 1000 mg per Kg può essere superato senza limite purché il campionamento sia dentro i valori della nota L. Va aggiunto che i controlli e i campionamenti vengono fatti dagli stessi fanghisti e non da enti terzi.
«In sintesi – dice Bonelli – fanno rientrare dalla finestra quello che il Tar aveva bocciato su ricorso dei comuni della Lombardia. Questi fanghi non vanno confusi con quelli di origine vegetale e il paradosso che oggi i reflui della zootecnia hanno limiti maggiori da questi con componenti come gli idrocarburi. In paesi come la Germania, la Svizzera e l’Austria questi spargimenti sono vietati figuriamoci poi con questi valori. Di Maio che tanto si è riempito la bocca della Terra dei Fuochi con questo decreto autorizza a spargere veleni sui suoli agricoli del nostro paese una vergona senza precedenti di chi parla di ambiente solo strumentalmente ma che all’atto pratico crea le condizioni per inquinare suoli, falde e catene alimentari. Questa norma è un regalo ai cosiddetti fanghisti che producono e trattano le acque reflue di depurazione.
«Noi Verdi – aggiunge Bonelli – presenteremo un esposto alla commissione europea per violazione della direttiva. Il paradosso di questa norma è che per bonificare le terre contaminate da siti industriali il limite previsto dal codice per l’ambiente è di 50 mg per kg oggi invece per spargere i fanghi contaminati sui suoli agricoli che diventa suolo il limite è stato portato a 1000 mg per Kg. Allucinante».
Controlli Il proliferare della pratica di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ha evidenziato gravi criticità a tutti i livelli procedurali.
Il “fanghista” sottoscrive un contratto con il proprietario dei terreni, che molto spesso mette a disposizione l’intera azienda agricola, più o meno accorpata che sia. Le procedure prevedono la predisposizione di un piano di utilizzazione agronomica ed una autorizzazione allo spandimento dei fanghi, corredata di documentazione. Gli aspetti relativi alla verifica della compatibilità territoriale di questa pratica agricola rappresentano una criticità molto significativa, per le ripercussioni nel tempo di scelte sbagliate. Anche per le verifiche in fase preliminare e periodica sui terreni si tiene ad evidenziare che i campionamenti non sono mai eseguiti secondo buona norma: non vengono eseguiti da personale “terzo” che ne certifichi la provenienza e le modalità di prelievo, formazione, conservazione del campione; non vengono eseguiti in contraddittorio, con controcampioni da conservare per eventuali controlli. Lo stesso vale per i fanghi che vengono distribuiti sui terreni, ha scritto Bonelli sulla sua pagina Facebook
Decreto Genova ART. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) – Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.