Non è obbligatorio il pagamento “tracciabile” del carburante ad uso agricolo se l’impresa agricola acquirente è in regime speciale Iva e determina le imposte sul reddito in base al reddito agrario e dominicale. Questa la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una richiesta di interpello.
Chiarita l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture di gasolio destinato alle macchine agricole, in vigore dallo scorso primo luglio, rimaneva infatti da capire se l’obbligo del pagamento tracciabile fosse confermato o meno. La legge di bilancio 2018 infatti, legava la detraibilità ai fini Iva e la deducibilità del costo ai fini Irpef, al pagamento effettuato con assegni, bonifici, bollettini postali, carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
L’Agenzia ha precisato che per le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e per quelle che applicano il regime speciale Iva, non vi è questa necessità, fatto comunque salvo il rispetto del generalizzato limite di 3mila euro previsto per i pagamenti in contanti. L’obbligo della tracciabilità del pagamento torna qualora l’impresa scelga il regime ordinario Iva oppure scelga (o sia obbligata a scegliere) la determinazione in via ordinaria del reddito: solo così sarà consentita la detraibilità dell’Imposta e del costo ai fini reddituali.