Il diritto di prelazione su un fondo rustico posto in vendita e preventivamente frazionato può essere esercitato ma solo sui lotti che non mantengono un’autonomia produttiva e colturale. Questa la sintesi di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.
La sentenza segue l’orientamento ormai consolidato, in base al quale il frazionamento di un terreno non configura automaticamente un tentativo di aggiramento del diritto di prelazione. Il comportamento elusivo e come tale censurabile del venditore, si può riscontrare se il frazionamento ha quale conseguenza la perdita di autonoma utilità produttiva di uno o più lotti. Se invece, come nel caso appellato alla Corte, la vendita frazionata non influisce sulla potenzialità produttiva e funzionale delle singole frazioni del fondo, il confinante non può esercitare il diritto di prelazione sull’intera area esistente prima del frazionamento.
Il diritto può essere esercitato sulla cessione della frazione contigua alla sua proprietà. L’illegittimo utilizzo del frazionamento al fine di eludere il diritto di prelazione del confinante, deve essere quindi valutato di volta in volta in relazione all’autonomia produttiva e colturale delle singole frazioni risultanti dal frazionamento.