Nell’audizione tenutasi oggi presso la 4ta Commissione Agricoltura la Copagri Puglia rappresentata dal direttore regionale Alfonso Guerra, ritiene improprio procedere con Legge alla deroga sugli abbattimenti di piante infette. Tale deroga, secondo la Copagri, può essere autorizzata, a determinate condizioni solo dalla Autorità Fitosanitaria comunitaria ed essere oggetto di Decisione. Diversamente si rischia di complicare la situazione in cui oggi si trova la Puglia, già interessata dall’avvio di una procedura di infrazione per i mancati abbattimenti delle piante infette. Poiché l’avvio dell’infrazione può determinare il blocco dei finanziamenti a sostegno delle imprese colpite dalla Xylella fastidiosa si ritiene inaccettabile la proposta.
Qualsiasi altro intervento, se conforme alle normative fitosanitarie di contrasto alla Xylella, può essere adottato dal Servizio Fitosanitario Regionale, senza necessità di un intervento legislativo.
Copagri ha anche richiesto di avviare richieste di cofinanziamento ai sensi del Regolamento CE 1040/2002. La normativa europea in materia fitosanitaria prevede la possibilità per gli Stati Membri di formulare annualmente un programma di lotta fitosanitaria Regolamento CE 1040/2002. Il programma, una volta approvato, viene cofinanziato al 50% dalla Commissione e rimborsato a consuntivo l’anno successivo.
Tra le attività oggetto di sostegno c’è la possibilità del “…versamento di compensazioni delle perdite finanziarie subite (diverse dal lucro cessante) a causa dei divieti o restrizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE” (articolo 2 lettera d).
Questo tipo di intervento non è condizionato alla natura giuridica del beneficiario, come ad esempio imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, vincolo imposto dalla Legge 102/2004 per accedere agli indennizzi previsti per le calamità, aprendo così la possibilità di intervenire in favore dei piccoli produttori, che in Salento rappresentano quasi 80% della base produttiva.
Si tratta della possibilità di riconoscimento dei costi improduttivi che gli olivicoltori e i vivaisti devono sostenere, per far fronte ai vincoli imposti dalle Decisioni comunitarie e dai Programmi di contrasto alla diffusione dell’infezione.
L’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale FSN, previsto dalla Legge 102/2004, riconosce solo la perdita di reddito e per una sola annualità, in caso della stessa calamità, e non può essere cofinanziato dal bilancio comunitario. Gli stanziamenti 2016, 2018, 2019, 2020 ammontano complessivamente a 12 milioni per la prima annualità e 3 milioni per il successivo triennio per un totale di 15 milioni. Risorse che potevano essere raddoppiate se inserite nei Piani previsti dal Reg CE 1040/02.