Tributo sì, ma solo se c’è un beneficio effettivo derivante dall’attività di bonifica. E’ questo Il principio fissato recentemente dalla Corte Costituzionale che, esprimendosi in materia di Consorzi di Bonifica, ha ribadito un importante criterio (settoriale) del sistema tributario in base al quale l’assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.
Per riprendere le parole della Corte sul punto, «nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione».
Per Confagricoltura Taranto si tratta della “pietra tombale” su un’annosa vicenda, attorno alla quale si era sviluppato un cospicuo contenzioso: «La Corte – spiega il presidente Luca Lazzàro – ha sancito in modo inequivocabile quanto andavamo sostenendo da anni e cioè che non si poteva chiedere alle nostre aziende ricadenti nel perimetro dei consorzi di pagare un tributo di bonifica dal quale non ricevevano alcun beneficio. Il nesso beneficio-tributo è ora scolpito in una sentenza di cui anche il legislatore regionale pugliese, che sta rimettendo mano alla riforma in questi giorni, dovrà assolutamente tener conto».
La pronuncia della Consulta (sentenza n. 188 del 10 Ottobre 2018) ha avuto origine da una ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza del 12 giugno 2017, con la quale veniva sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma della Regione Calabria per contrasto con l’articolo 119 della Costituzione, nella parte in cui la legge regionale prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese per il conseguimento dei fini istituzionali, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario».
Per il direttore di Confagricoltura Taranto, Carmine Palma, «la Corte Costituzionale ha offerto a tanti agricoltori un principio cardine che ha forza costituzionale. Potranno opporsi, così, a qualsiasi imposizione di quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica disancorati dal beneficio concreto derivante che, in sostanza, è la misura che giustifica l’imposizione e dimensiona gli indici di contribuenza».