E siamo a diciassette. È dal 2002 che viene prorogata, negli anni con intervalli di alcuni mesi, la possibilità per i proprietari di terreni, aree edificabili e quote di partecipazione, di rivalutare il valore degli stessi beni al fine di pagare minori imposte in caso di cessione degli stessi con realizzo di plusvalenze.
Dalla prima applicazione della disposizione si è passati dall’aliquota di imposta sostitutiva del 2 e 4%, al 10 e 11% in vigore per il 2019. L’aliquota di imposta sostitu-tiva del 10% interessa le rivalutazioni di terreni agricoli, aree edificabili e quote di partecipazione non qualificate in società; l’aliquota dell’11% per le quote di partecipazioni qualificate.
I beni per i quali è possibile effettuare la rivalutazione devono essere in possesso dell’interessato al primo gennaio 2019; la perizia giurata di stima deve essere depositata in Tribunale a cura di un tecnico abilitato entro il 30 giugno 2019; entro la medesima data deve essere versata l’imposta sostitutiva dovuta, in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo.
La rivalutazione risulta parti-colarmente conveniente per il proprietario di terreni agricoli acquistati da meno di cinque anni, che intende cederli all’interno del quinquennio, così come per il proprietario di aree edificabili indipendentemente dal momento dell’acquisto o da quando ne è venuto in possesso. Versando l’imposta sostitutiva e presentando nei termini la perizia giurata di cui sopra infatti, l’eventuale plusvalen-za ricavata non sarà soggetta alle imposte dirette, la cui aliquota base è il 23%.