L’indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, iscritti negli elenchi nominativi degli operai agricoli, che hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio ed almeno due anni di anzianità assicurativa. Il lavoratore agricolo che oltre ad essere dipendente svolge anche un lavoro autonomo con partita IVA, non per forza decade dal diritto all’indennità.
La situazione appena descritta si verifica molto spesso in caso di contemporaneo svolgimento di attività agricola autonoma, in aggiunta al lavoro dipendente. In tale circostanza l’Inps verifica che il lavoratore non sia iscritto per l’intero anno quale coltivatore diretto ma ricorre anche nell’ipotesi di artigiano o commerciante. Se l’iscrizione ha interessato solo una parte dell’anno o se l’attività autonoma non consente l’iscrizione quale coltivatore diretto, artigiano o commerciante per mancanza dei presupposti, primi fra tutti la prevalenza in termini di reddito e di tempo, l’Istituto acquisisce il numero di giornate dedicate all’attività di lavoro autonomo.
Se la prevalenza dell’attività è quella di lavoro dipendente, l’Inps individuerà le giornate non indennizzabili. Al fine di velocizzare i termini di verifica dell’Inps e della conseguente erogazione dell’indennità, l’interessato può allegare alla domanda il modello SR171, autodichiarando di possedere la partita IVA ed il tipo di attività autonoma esercitata.