La legge di bilancio ha prorogato al 2019 la detrazione delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di edifici abitativi, nella misura del 36% con il limite di 5 mila euro per unità immobiliare, ripartita in 10 anni.
Gli interventi per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione sono: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; c) progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi di cui alle lettere che precedono. La detrazione spetta anche nel caso in cui i suddetti interventi siano stati effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, con il medesimo importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Dato che poter detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute, in caso di interventi condominiali, è necessario che la quota imputata al singolo condomino sia stata versata dallo stesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli interventi devono avere natura straordinaria; solo così può essere detratta la spesa sostenuta per la fornitura di piante da balcone e arbusti, anche in vasi amovibili. Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione vi sono anche quelli finalizzati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Niente manutenzione ordinaria quindi. Non sono ammesse le spese sostenute per interventi in economia, al contempo però, il contribuente può riferirsi anche a più fornitori di beni e servizi. Se l’immobile sul quale è stato effettuato l’intervento viene ceduto prima della completa fruizione del bonus, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione residua viene trasferita all’acquirente persona fisica. In caso di decesso del contribuente che ha diritto alla detrazione, quest’ultima e per la parte residuale, si trasferisce all’erede che detiene materialmente l’immobile. Per il pagamento non è necessario (anche se consigliabile), effettuare il “bonifico parlante” richiesto invece per le altre detrazioni fiscali legate agli immobili, l’importante è che avvenga con sistemi tracciabili (assegni, carte di credito e di debito, bancomat, bonifici).