Sulle fatture non soggette a Iva di importo superiore a 77,47 euro è dovuta (da sempre) l’imposta di bollo di 2 euro. Le fatture interessate sono quelle che contengono operazioni esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 e le escluse Iva ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 15, del Dpr 633/72.
Con l’avvento della fattura elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in “modo virtuale”, ovvero versando all’Erario quanto dovuto entro il giorno 20 del primo mese successivo ad ogni trimestre: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio. Per il versamento può essere usato il modello F24 (codice tributo 2501), o l’addebito su conto corrente.
Nello specifico campo della fattura elettronica “Dati bollo”, deve essere riportata la dicitura “Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014”. L’Agenzia delle Entrate calcolerà l’imposta di bollo dovuta, indicando l’importo determinato nell’area riservata al contribuente sul proprio sito.