Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla detraibilità Iva delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili destinati alle attività agrituristiche. Il criterio che deve essere seguito per non incorrere in onerose contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, è quello “dell’inerenza dei costi con l’attività d’impresa”.
Com’è noto l’attività agrituristica è un’attività connessa a quella agricola, in assenza di un effettivo svolgimento delle attività agricole quindi, l’agriturismo non può essere considerato come tale. In linea generale, per lo svolgimento di questa attività l’imprenditore può utilizzare gli edifici già esistenti sul fondo rustico. Al di là della loro classificazione catastale, tali immobili sono assimilati in tutto e per tutto, ai fabbricati rurali. Stalle, fienili, magazzini, abitazioni, ecc., nella disponibilità dell’imprenditore agricolo e non altrimenti utilizzati, quando vengono individuati per essere destinati nell’attività agrituristica, cambiano la loro strumentalità, passando dall’attività agricola a quella agrituristica. Da quel momento, tutti i costi inerenti gli interventi da realizzare per renderli utilizzabili nell’attività agrituristica, devono essere contabilizzati nella contabilità Iva della medesima attività. Si tratta delle cosiddette “attività propedeutiche” allo svolgimento di una qualsiasi attività. Nel momento in cui l’imprenditore effettua la prima operazione onerosa riguardante l’attività agrituristica, anche se all’inizio della sua strutturazione, deve aver comunicato all’Agenzia delle entrate il codice attività specifico e aver deciso, confrontandosi con i tecnici della Cia Agricoltori Italiani toscana, il sistema fiscale da adottare.
La comunicazione al Registro delle imprese dovrà essere effettuata non appena l’imprenditore otterrà l’abilitazione all’esercizio dell’attività. Per quanto attiene l’Iva, l’attività agrituristica beneficia di un sistema di detrazione forfettaria che consente all’imprenditore di trattenere il 50% dell’Imposta incassata per le prestazioni rese ai clienti, a ristoro della medesima imposta pagata ma non recuperabile, sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività. Anche per le imposte dirette l’attività agrituristica beneficia di un sistema specifico: per determinare la base imponibile sulla quale poi l’imprenditore dovrà pagare le imposte dirette, si applica un coefficiente del 25% sui ricavi lordi da dichiarazione Iva. Uno “sconto” del 75% quindi, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti. L’imprenditore può comunque scegliere il regime di determinazione ordinaria sia di Iva che per le imposte dirette, dato che i sistemi “forfettari” in questo caso sono strettamente legati: non è possibile scegliere per l’Iva l’ordinario e per le dirette il forfettario e viceversa.
È evidente che in fase di costituzione dell’attività, i costi, ad esempio gli oneri necessari alla ristrutturazione degli immobili, assumono talvolta valori molto importanti ed in qualche caso l’imprenditore viene “abbagliato” dalla possibilità di recuperare il costo sostenuto, sia per quanto attiene l’Iva che per le imposte dirette. Pur potendo scegliere di collocarsi nel regime ordinario, ricordiamo obbligatoriamente per entrambe le imposte, Iva e dirette, molto spesso la convenienza è effimera. Infatti, seppure obbligati per solo tre anni al regime ordinario, trattandosi di interventi effettuati sugli immobili, l’uscita dallo stesso regime nel medesimo termine, comporta di dover riversare all’Erario i sette decimi dell’Iva recuperata. D’altra parte, una permanenza nel regime ordinario per un lungo periodo, finirebbe per “consumare” tutta e ben oltre l’Iva recuperata nei primi anni. Trattandosi di prestazioni di servizi infatti, i costi correnti in genere sono ben poca cosa rispetto ai ricavi ottenuti. Come se non bastasse, nel regime di determinazione ordinaria di Iva ed imposte dirette, gli eventuali contributi ottenuti per la realizzazione dell’attività agrituristica, a differenza del regime “forfettario”, diventano imponibili. Al fine di valutare la reale convenienza per l’uno o l’altro regime fiscale, si deve quindi effettuare una proiezione decennale dell’attività e per questo non possiamo che consigliare agli interessati di rivolgersi ai tecnici della Confederazione.