Con la Legge di bilancio 2019 è stata apportata un’aggiunta sostanziale alla normativa relativa alla vendita diretta. La legge dispone che gli imprenditori agricoli passono vendere al dettaglio anche i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, a condizione che siano stati direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
I ricavi ottenuti dalla vendita dei propri prodotti deve essere prevalente rispetto a quanto ottenuto dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Con una recente circolare l’Inps è intervenuto per fornire alcune precisazioni al fine di inquadrare correttamente l’attività di vendita diretta ai fini contributivi.
L’Inps chiarisce che per quanto attiene la necessità che i prodotti debbano essere “direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli”, si deve intendere l’assenza di una qualsivoglia intermediazione commerciale tra produttore e venditore: il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve vedere quali protagonisti i soli imprenditori agricoli. Per la valutazione della prevalenza, l’Inps ritiene che deve essere operata in relazione al solo fatturato, non alla quantità di prodotti acquistati da terzi. Rispettati questi requisiti
la vendita diretta si considera un’attività agricola a tutti gli effetti, soggetta quindi contribuzione agricola unificata. L’Istituto ha inoltre fornito alcune indicazioni su come compilare la denuncia aziendale in caso di impresa agricola che svolge anche attività di vendita diretta. Essendo imprescindibile dallo svolgimento di un’attività “tradizionale” di
coltivazione e allevamento, le giornate relative alla vendita diretta devono essere inserite nel campo “Note” del modello DA.
Le giornate comunicate all’Inp – specifica Dimensione Agricoltura – come dedicate alla vendita diretta, non dovranno in alcun modo superare le giornate dedicate alla coltivazione e allevamento svolte sul fondo rustico.