Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce il diritto a percepire la disoccupazione agricola a sostegno degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e licenziati a fine anno, avendo lavorato anche per più di 270 giornate. Prima di questa importantissima sentenza l’Inps non riconosceva alcun tipo di disoccupazione agli OTI: per l’indennità di disoccupazione ordinaria non rispettavano il requisito previsto, in quanto il biennio antecedente il licenziamento era coperto da contribuzione agricola; per l’indennità di disoccupazione agricola non c’era il requisito non potendo avere giornate da indennizzare.
Alla luce di tutto ciò, da adesso anche gli OTI licenziati a fine anno con
270 o più giornate accreditate, hanno diritto all’indennità di disoccupazione, che verrà erogata l’anno successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Auspichiamo che a breve l’Inps recepisca i principi espressi dalla Corte Costituzionale. Da quel momento gli interessati potranno presentare tramite il Patronato INAC le domande al fine di ottenere l’indennità.