Quattro anni dopo l’emanazione della legge n.141 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per lo svolgimento, da parte delle aziende agricole, di attività in ambito sociale, per lo sviluppo di un welfare rurale. La normativa definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività da svolgere.
Il decreto chiarisce che le imprese agricole, in forma singola o associata e le cooperative sociali, il cui reddito da attività agricola superi il 30% del totale, possono essere ritenute soggetti erogatori di servizi di agricoltura sociale.
Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all’attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d’uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore primario.
“Questo provvedimento apre le porte alle potenzialità di sviluppo di welfare rurale, facilitando l’attivazione di servizi per le comunità locali -afferma il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella-. Nel nostro Paese ci sono migliaia di realtà molto diversificate che avranno finalmente un punto di riferimento per le proprie attività in ambito sociale: c’è chi si occupa di persone con problemi di dipendenza (droga e alcool in particolare), oppure chi si dedica a ortoterapia, ippoterapia e altre attività con disabili fisici e psichici di diversa gravità. Inoltre, ci sono realtà che seguono il reinserimento sociale e lavorativo di persone emarginate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.), o che puntano allo sviluppo di un’attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità, oppure alla creazione di agriasili: grazie a questo provvedimento l’agricoltura offre nuove forme di inclusione, riscatto e valore sociale”.