La Cassazione si è pronunciata su un caso di riscatto del diritto di prelazione. La ricorrente esclusa dalla prelazione, tra le altre cose lamentava il fatto che nella comunicazione del promittente venditore non era stato evidenziato il promittente acquirente, individuato quale “persona da nominare”. La Corte ha respinto le ragioni della ricorrente in quanto la stessa, seppure aveva comunicato nei termini la volontà di acquistare il fondo posto in vendita, aveva però invitato i promittenti venditori alla stipula del contratto ben oltre un anno dalla formalizzazione di tale volontà.
Il superamento del termine di un anno è stato ritenuto sufficiente dai giudici della Suprema Corte per respingere le doglianze della ricorrente. I giudici però sono andati anche oltre, affermando che il nome dell’acquirente, in aggiunta al prezzo di vendita ed alle altre disposizioni pattuite tra le parti promittenti, compresa la clausola per l’eventuale prelazione, deve essere comunicato solo all’eventuale affittuario del fondo posto in vendita. Quest’ultimo deve essere informato del soggetto che, nell’eventuale perfezionamento del contratto, sarà la sua controparte per la residua durata del contratto di affitto e per eventuali proroghe.
Non identico interesse ha il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, dato che non subentrerebbe in alcun rapporto giuridico con il promittente nuovo proprietario del fondo. La comunicazione della proposta di cessione del fondo confinante senza l’indicazione del nome del promittente acquirente si deve pertanto ritenere valida.