Il Decreto contenente la “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale” è finalmente ap-prodato in Gazzetta Ufficiale. Risale ormai a ben quattro anni fa la legge che disciplina le attività finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, che se svolte dall’imprenditore agricolo, rientrano nelle attività connesse al pari delle attività agrituristiche.
Tra le attività che possono essere svolte in tale ambito vi sono:a) l’inserimento di persone disabili, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabi-litazione e sostegno sociale; b) le prestazioni e le attività sociali per le comunità locali (promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di ca-pacità, di inclusione sociale e lavora-tiva, di ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana) ;c) le prestazioni ed i servizi che af-fiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l’ausilio di animali allevati e coltivazione delle piante; d) i progetti finalizzati all’educa-zione ambientale e culturale, alla salvaguardia della biodiversità, alla conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello re-gionale, iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età presco-lare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Per l’esercizio dell’agricoltura sociale in ambito agricolo occorre rispettare i requisiti minimi richiesti dal decreto e dalle disposizioni della Regione, una delle prime ad anticipare la nor-ma nazionale. Presupposto essen-ziale allo svolgimento dell’attività, è il riconoscimento di “operatore di agricoltura sociale”. Il decreto di-spone che le attività devono essere svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati e dalle cooperative sociali. L’attività può avere anche carattere stagionale ma deve essere comunque esercitata con continuità negli anni successivi a quello in cui l’imprenditore viene autorizzato.
A seconda del settore nel quale si colloca l’attività, potrà essere neces-saria la collaborazione con i servizi sociosanitari e/o gli Enti competenti, formalizzata con convenzioni o altre forme contrattuali. Il Decreto dispo-ne poi puntuali disposizioni in rela-zione alle attività che l’imprenditore intende esercitare in ambito sociale (punti da a) a d) sopra evidenziati. Gli immobili destinati all’agricoltu-ra sociale mantengono il requisito di ruralità e devono essere conformi alle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, accessibilità ed igienico-sanitarie, riguardanti le attività svolte.