I ricavi ottenuti dall’attività di apicoltura hobbistica non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. La disposizione di favore introdotta dalla legge di bilancio 2018 è stata oggetto di una risposta dell’Agenzia delle entrate ad un interpello di un allevatore amatoriale.
L’Agenzia, riprendendo la disposizione normativa, ha ribadito che “…al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per gli apicoltori che siano in possesso di due requisiti fondamentali: a) l’apicoltore deve condurre un’attività avente ad oggetto meno di 20 alveari; b) l’attività deve essere svolta nei comuni classificati come montani.” Rispettati i suddetti parametri, l’allevatore potrà beneficiare, fin già dal 2018, dell’esclusione dalla imposizione fiscale del reddito ottenuto dalla medesima
attività.
L’apicoltura è a tutti gli effetti inquadrata tra le attività di allevamento di animali, come disciplinate dall’art. 2135 del codice civile. Se svolta in modo professionale, il reddito ottenuto viene ricondotto tra quelli fondiari, secondo i limiti previsti per le altre attività di allevamento di animali. Una particolarità di interesse per gli apicoltori professionali, riguarda il titolo di conduzione delle aree destinate ad ospitare le arnie. Per poter invocare la dichiarazione del reddito agrario ai fini Irpef delle suddette aree, se non di proprietà ma ottenute in uso, non è sufficiente un comodato verbale o fosse anche scritto, necessità un regolare contratto di affitto agrario registrato, altrimenti potrebbe essere contestata la condizione di “allevatore senza terra”. Le conseguenze fiscali e previdenziali potrebbero non essere indifferenti, per cui raccomandiamo gli interessati di riferirsi ai nostri uffici per maggiori chiarimenti.