La decisione della Corte costituzionale ha dato ragione a Trentino e Alto Adige sulle leggi provinciali varate la scorsa legislatura in materia di gestione dei grandi carnivori, contro cui lo Stato ha fatto ricorso. Ecco il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: “La sentenza riconosce che noi legittimamente abbiamo esercitato le competenze legislative previste dalle materie statutarie, in particolare quelle connesse all’alpicoltura, con particolare riferimento alla prevenzione dei danni e alla protezione delle colture, dell’allevamento, dei boschi, del patrimonio ittico, dalle acque e delle altre forme di proprietà, nonché per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica”.
“La corte – aggiunge Fugatti – riconosce che abbiamo correttamente attuato la direttiva Habitat esercitando queste competenze, senza alcuna violazione del quadro normativo nazionale di riferimento (Regolamento del 1997 di attuazione della direttiva Habitat; legge sul prelievo venatorio del 1992; giurisprudenza costituzionale in materia).
“C’è un passaggio – aggiunge il governatore trentino – della sentenza particolarmente significativo ed è il seguente: Nel loro insieme, le competenze statutarie delle Province autonome assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustificano l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti.
Significa cioè che le prerogative del nostro Statuto consentono l’immediata attuazione della direttiva Habitat per quanto concerne le deroghe previste dall’articolo 16 con riferimento al prelievo e all’eventuale abbattimento dei grandi carnivori in presenza di eccezionali criticità”.
“La sentenza – conclude Fugatti – dice anche che la legge provinciale contestata non ha violato limiti o princìpi derivanti dalle norme statali, in quanto da un lato è la stessa normativa nazionale che prevede la salvaguardia delle competenze legislative provinciali, dall’altro le Province non sono vincolate da atti regolamentari statali laddove attuino direttamente con legge le direttive europee”.