Uno dei pochi punti certi della prossima legge di Bilancio, riguarda la riapertura (e siamo a 19) per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni in società e dei terreni agricoli ed edificabili.
La disposizione allinea l’imposta sostitutiva all’11% per tutte le tipologie di rivalutazione.
Rimane sostanzialmente immutata la disciplina prevista negli anni precedenti. I soggetti che potranno effettuare la rivalutazione sono:
• le persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa;
• le società semplici ed i soggetti equiparati;
• gli enti non commerciali, se l’operazione non viene effettuata nell’esercizio dell’attività di impresa;
• i non residenti.
Potranno essere rivalutate le quote ed i terreni posseduti al 1° gennaio 2020. Il valore dovrà essere determinato con una perizia giurata di stima, redatta da professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali, edili e da periti iscritti alle Camere di Commercio.
La rivalutazione interessa chi è in procinto di cedere terreni agricoli qualificati come aree edificabili, o terreni agricoli acquistati da meno di 5 anni.
In entrambi i casi, pur sostenendo l’imposta sostitutiva dell’11%, l’interessato potrà attenuare fin’anche azzerare, l’imposizione diretta correlata alla plusvalenza realizzata con la cessione.
Attenzione però, il vantaggio non è assolutamente scontato: l’imposta sostitutiva si deve sostenere sull’intero valore rideterminato, mentre l’Irpef si determina sul plusvalore rispetto al valore di acquisto del terreno/area edificabile. Da ricordare poi, che nel caso appena citato, in sede di rogito notarile, l’interessato può chiedere l’imposizione fiscale con il sistema della tassazione separata.
A tale ultimo proposito, la legge di Bilancio dispone l’incremento dal 20 al 26% dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate per la cessione di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni.
L’interessato potrà farsi assistere dai nostri uffici, al fine di valutare la reale convenienza fiscale della rivalutazione.
La redazione ed il deposito presso il Tribunale della perizia giurata, devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 ed in ogni caso, prima della cessione.
Nell’atto di compravendita infatti, il notaio dovrà riportarne gli estremi. I dati inerenti la rivalutazione dovranno essere indicati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi dell’anno di effettuazione.
L’omessa indicazione comporta l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro. La rivalutazione delle partecipazioni segue gli stessi termini sopra detti, ad eccezione della redazione e deposito della perizia giurata, che potrà avvenire anche successivamente alla cessione delle quote, comunque da effettuare dal 1° gennaio 2020.
Anche per la cessione delle quote l’interessato deve valutare la reale convenienza, dato che fin dallo scorso anno si applica l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Gli estremi della rivalutazione dovranno essere riportati nel 2021 nel quadro RT del modello Redditi.
I versamenti dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 se in unica soluzione, o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla stessa data, maggiorati dell’interesse del 3% annuale e scadenti il 30 giugno dei due anni scuccessivi.