Nuova sentenza della Cassazione sull’estensione dei principi ICI all’IMU, per i terreni agricoli qualificati dal Comune “aree edificabili”: se sono posseduti, condotti ed utilizzati per scopi agricoli da uno dei comproprietari con qualifica di CD o IAP, si considerano terreni agricoli. La norma che disciplinava l’ICI, dispone la “finzione giuridica” per la quale si considerano in ogni caso non edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP, sui quali persiste l’utilizzazione agricola. La disposizione si applica anche se il terreno è posseduto da più comproprietari ma è condotto da uno solo di essi, a condizione che quest’ultimo sia Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale.
Tre sono quindi le condizioni per fruire delle agevolazioni conseguenti:
• il possesso del terreno da parte di CD o IAP;
• la conduzione diretta dello stesso da terreno parte degli stessi soggetti di cui al punto precedente;
• l’esercizio di attività dirette alla coltivazione. Nel rispetto dei suddetti requisiti, l’Imposta deve essere applicata in funzione del suo valore catastale, a prescindere dalla potenzialità edificatoria. In conseguenza di ciò, l’area edificabile deve essere considerata come terreno agricolo e questo non può che valere anche per gli altri comproprietari, dato che la riconosciuta destinazione agricola, rende incompatibile lo sfruttamento edificatorio.
Quanto appena affermato trova riscontro nell’art. 1102 del codice civile, che rende impossibile per i comproprietari non direttamente interessati dalla conduzione agricola del terreno, alterarne la destinazione del fondo, utilizzato dal CD o IAP per le attività agricole. Da qui, l’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area. Il principio si estende anche alla strumentalità degli immobili utilizzati per le attività agricole, che sempre più spesso i comuni contestano ai comproprietari: se l’immobile è strumentale alle attività agricole, lo è per tutti, conduttori CD o IAP e comproprietari dello stesso.