La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore del ricorso di due operai agricoli ai quali l’Inps aveva negato l’indennità di disoccupazione agricola. La sentenza è conseguente al pronunciamento della Corte Costituzionale alla quale la stessa sezione della Corte di Cassazione si era appellata. I giudici della Corte Costituzionale hanno stabilito che la normativa vigente non esclude il riconoscimento dell’indennità agli OTI, Operai agricoli a Tempo Indeterminato, licenziati il 31 dicembre dell’anno, con 270 o più giornate lavorate. Il calcolo delle giornate indennizzabili deve essere effettuato anche considerando i giorni dell’anno successivo a quello in cui è intervenuto il licenziamento.
Nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione, i lavoratori erano stati licenziati il 31 dicembre 2008. Presentata la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009, anno nel quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, l’Inps l’aveva respinta. I giudici della Suprema Corte spiegano che la misura dell’indennità deve essere determinata estendendo all’anno successivo (2010) la verifica della differenza tra il numero fisso di 270 ed il totale delle giornate effettivamente occupate e prestata nell’anno in cui è stata richiesta la disoccupazione (2009), sino al limite massimo di giornate annue indennizzabile, di 180.