La norma risale al 2003 e porta il nome di un noto giuslavorista ed accademico, tragicamente scomparso per mano terrorista: Marco Biagi. All’art. 74 dispone che in riferimento alle attività agricole “…non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da pa-renti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corre-sponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Con un successivo decreto il limite già am-pio nel rapporto di parentela ed affinità, è stato portato al quarto grado.
Il rapporto si deve intendere con il titolare dell’impresa che deve essere iscritto all’Inps quale Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale. L’attività deve essere quindi prestata in maniera occasionale o se ricorrente, per breve periodo e non deve dare origine a compensi di alcun genere, se non limitati alle spese necessarie per l’esecuzione del lavoro e per il mantenimento.
Sul concetto di occasionalità che racchiude anche il “ri-corrente per breve periodo”, è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro, fornen-do dei parametri di riferimento dai quali è bene che l’imprenditore non si discosti: a) prestazioni lavorative rese da un fami-liare pensionato, la cui collaborazione occasionale, morale, affettiva deve essere caratterizzata da un limitato e occasionale impegno lavorativo;b) prestazioni lavorative rese da un fami-liare titolare di altro lavoro a tempo pieno presso altro soggetto;c) prestazioni lavorative rese da un fa-miliare nel limite di 90 giorni o 720 ore nell’anno, commisurate a prestazioni gior-naliere di otto ore.Nel rispetto dei requisiti sopra riportati, le attività prestate da parenti ed affini non ri-entrano nel novero delle attività di lavoro subordinato o autonomo, non producono alcun obbligo contributivo, di comunica-zioni di instaurazione e/o cessazione di rapporto di lavoro.
Rimane però da affrontare la questione infortuni. Tenuto conto che le persone impegnate nelle at-tività non hanno copertura assicurativa Inail e che proprio in considerazione del loro impegno occasionale potrebbero non avere tutte le conoscenze necessarie a limitare il rischio di infortuni, è più che opportuno che l’imprenditore stipuli a loro tutela ed a tutela dell’impresa, un’adegua-ta polizza assicurativa, oltre che limitare i loro interventi in attività a basso rischio.