“Il turismo dell’olio è finalmente tra le priorità del Governo”. Sono le parole con cui il Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi commenta l’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2020, attraverso il quale si realizzerebbe la sostanziale equiparazione tra le attività di oleoturismo e quelle di enoturismo, permettendo ai produttori di olio di beneficiare degli stessi incentivi di cui beneficiano i produttori di vino.
Se la Legge di Bilancio 2020 – attualmente in discussione al Senato dovesse passare anche alla Camera dei Deputat entro il 31 dicembre, dal 1° gennaio 2020 le disposizioni relative all’attività di enoturismo sarebbero estese anche alle attività di oleoturismo.
“Da diversi anni la nostra Associazione è impegnata sul fronte della promozione del turismo dell’olio. I dati emersi dalla ricerca – condotta da Roberta Garibaldi Research Board World Food Travel Association e Board del Word Gastronomy Institute e da noi presentata in occasione dell’evento “Olio 2030” di celebrazione del 25esimo della nostra associazione – fotografano un interesse sempre crescente verso l esperienze turistiche legate al mondo dell’olio – spiega Enrico Lupi – La promozione del prodotto olio oggi passa necessariamente dalla scoperta del paesaggio e del territorio, dall’esperienza diretta dei luoghi e dei mestieri legati all’extravergine. Investire sul turismo dell’olio con tutto il suo patrimonio di civiltà millenaria, può contribuire al mantenimento di questa coltura che ha il problema di avere una bassa redditività a fronte di una varietà e qualità molto alta. Per i produttori delle Città dell’Olio l’approvazione delle disposizioni già in essere per l’enoturismo, rappresenta una grande opportunità, un incentivo concreto per strutturare un’offerta turistica integrata legata anche alle piccole produzioni”.
Secondo la definizione contenuta nell’emendamento stesso, le attività di “oleoturismo” sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, e consistono: nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti; in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Entrando nel merito dell’emendamento, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo si applicano anche alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, l’estensione ai produttori agricoli che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, un regime forfettario dell’IVA.