Niente più obbligo della consegna della dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Questa la sintesi della disposizione contenuta nel Decreto crescita, di interesse per gli esportatori abituali in relazione alla possibilità di utilizzo del plafond di esportatore abituale.
La disposizione però non è ancora applicabile, dato che non è stato ancora pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate a cui il Decreto lega la piena operatività delle disposizioni in commento. Fino al 31 dicembre dello scorso anno e fino all’emanazione del Provvedimento appena citato, l’esportatore che ha maturato la condizione di “abituale”, deve consegnare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa, al fine di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’Iva. Il fornitore da parte sua, deve effettuare il riscontro telematico di quanto attestato dall’acquirente esportatore, ovvero, la verifica della correttezza degli adempimenti da parte di quest’ultimo.
Solo dopo aver effettuato la suddetta verifica, può emettere fattura in regime di non imponibilità Iva (art. 8, lett. c), DPR 633/72). A fronte della (presunta) semplificazione introdotta, il legislatore impone al fornitore di indicare nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. E’ evidente quindi che l’esportatore deve comunque informare il fornitore degli estremi della dichiarazione di intento. Quest’ultimo ha più che mai l’interesse a riscontrare la correttezza dell’adempimento dell’esportatore, visto che insieme ad altre disposizioni agevolative (non è più necessaria la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro delle dichiarazioni d’intento), il Decreto dispone sanzioni più severe per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate. In caso di omesso adempimento non si applica più la sanzione in misura fissa, da 250 a € 2mila ma quella proporzionale: dal 100% al 200% dell’Iva non applicata.