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Manutenzione del verde. Scadenza al 21 febbraio per l’iscrizione del responsabile tecnico al Registro delle imprese

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C’è tempo fino al 21 febbraio 2020 per l’iscrizione al Registro delle imprese del responsabile tecnico per quelle aziende che effettuano attività riconducibili alla “manutenzione del verde”.

Intanto vediamo di chiarire chi è interessato. Il “manutentore del verde” è colui che allestisce, sistema, cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati ed esercita ovviamente in forma di impresa. A tale attività dovrebbe essere attribuito il codice Ateco 81.30.00.

Dato che il codice attività è, purtroppo, un particolare al quale gli imprenditori non sempre prestano un’adeguata attenzione, anche se l’impresa è classificata con un codice diverso, ma sostanzialmente si impegna nelle attività sopra dette, è tenuta ad iscrivere un responsabile tecnico (e magari nell’occasione a correggere il codice attività non solo presso il Registro, ma anche all’Agenzia delle entrate).

L’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, riserva l’attività di “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi”, ai soggetti che hanno attestate capacità professionali ed in particolare:

  • agli iscritti al Registro ufficiale dei produttori di vegetali (RUP);
  • alle imprese agricole, artigianali, industriali o cooperative, iscritte al Registro delle Imprese, che hanno conseguito un attestato di idoneità, finalizzato all’accertamento del possesso di determinate competenze.

Lo stesso articolo 12, demanda alle Regioni il compito, tra l’altro, di definire i percorsi e le modalità di erogazione dei corsi formativi finalizzati all’ottenimento dell’attestato. La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 ha determinato le linee guida generali sull’argomento.

La Regione Toscana ha recepito la determinazione appena citata, con la delibera di Giunta n. 413 del 16 aprile 2018, dettando, tra le altre cose, i criteri per individuare le imprese esonerate dal corso di formazione di 180 ore di cui 60 ore di pratica.

Le imprese esonerate dalla formazione, devono certificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla norma e ripresi dall’Accordo Stato Regioni. In particolare, per le imprese iscritte al Registro alla data del 28 luglio 2016 con codice attività 81.30.00, oppure con codice diverso, ma che svolgono le attività riconducibili alla “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi”, è disposta l’esenzione dal percorso formativo, fermo restando il compimento dei 18 anni di età, se:

  1. I soggetti sono in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde.
  2. I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche.
  3. I soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio.
  4. I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale.
  5. Gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale.
  6. I soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR, ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali.
  7. I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
  8. Con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
    • il titolare;
    • il socio con partecipazione di puro lavoro;
    • il coadiuvante;
    • il dipendente;
    • il collaboratore familiare dell’impresa.
      Queste figure devono dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell’Accordo (22 febbraio 2018), attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta corredata dalla documentazione suddetta deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo, quindi, entro il 21 febbraio 2020 (il 22 è sabato). Anche il periodo di apprendistato è utile al fine di dimostrare l’esperienza biennale, a condizione che abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente prestato.
  9. I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell’Accordo.

Valutata l’impossibilità, al momento almeno, di avere chiarimenti di dettaglio dai singoli RI in merito alla “idonea documentazione” di cui al precedente punto 8, è necessario che le imprese interessate, in particolare quelle che svolgono le attività in commento e che erano già iscritte al Registro imprese alla data del 28 luglio 2016, presentino allo stesso Registro la pratica di aggiornamento della propria posizione.

Il superamento del termine del 21 febbraio per queste imprese, avrebbe quale conseguenza la necessità di partecipare ai percorsi formativi più volte citati.

Una volta che l’interessato ha individuato in quale dei casi di esonero rientra, deve presentare una pratica telematica al Registro imprese, utilizzando il modello I2 e compilando in particolare il punto 10 del modello, corredandolo dell’intercalare P, di un’autocertificazione sottoscritta a cura di una delle figure sopra elencate e del documento di identità del sottoscrittore. In allegato una bozza di autocertificazione esemplificativa (PDF).

Non è improbabile che il Registro sospenda o addirittura rifuti la pratica in questione, ma il protocollo assegnato alla pratica telematica, consentirà di superare eventuali successive contestazioni per il mancato inoltro nei termini della nomina a Responsabile tecnico. (C.T.)

Maggiori informazioni e chiarimenti agli uffici Cia.

 

 

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