Decreto Cura Italia. Coronavirus: da Cia Toscana un primo focus tecnico su punti di immediato impatto

In attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, da Cia Toscana un focus sui punti di immediato impatto del decreto “Cura Italia” di marzo.

– Nuovi termini per i versamenti scaduti il 16 marzo. I versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati:

a venerdì 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;

al 31 maggio (1 giugno) per gli altri contribuenti.

– Sospensione dei versamenti del periodo dall’8 al 31 marzo. Per i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti di IVA, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, con scadenza dall’8 al 31 marzo.
Salvo nuovo termine da stabilire in seguito, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio (1 giugno) o in cinque rate mensili decorrenti dalla medesima data, senza aggravio di interessi e sanzioni.

– Sospensione degli adempimenti fiscali 8 marzo/31 maggio. Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.
Rimangono fermi i termini già stabiliti per i modelli 730, in particolar modo per quanto riguarda la dichiarazione precompilata. Ad esempio, le CU dovranno essere trasmesse all’Amm.ne finanziaria entro il 31 marzo.

– Sospensione dei versamenti ed adempimenti specifica per alcune attività. La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (da lavoro dipendente ed assimilati, NO lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail e relativi adempimenti, già prevista fino al 30 aprile, a prescindere dall’ammontare dei ricavi e riservata alle imprese del settore turistico (agriturismo compreso), viene estesa ad altre attività, tra le quali: associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono attività di ristorazione (compreso agriturismo), gelateria, pasticcerie, bar e pub, ecc.

Per le imprese che esercitano tali attività, la sospensione opera anche per l’IVA.
I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (1 giugno) in unica soluzione o in cinque rati mensili decorrenti dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

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