In attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, da Cia Toscana un focus sui punti di immediato impatto del decreto “Cura Italia” di marzo.
– Nuovi termini per i versamenti scaduti il 16 marzo. I versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati:
a venerdì 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;
al 31 maggio (1 giugno) per gli altri contribuenti.
– Sospensione dei versamenti del periodo dall’8 al 31 marzo. Per i contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti di IVA, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, con scadenza dall’8 al 31 marzo.
Salvo nuovo termine da stabilire in seguito, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio (1 giugno) o in cinque rate mensili decorrenti dalla medesima data, senza aggravio di interessi e sanzioni.
– Sospensione degli adempimenti fiscali 8 marzo/31 maggio. Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.
Rimangono fermi i termini già stabiliti per i modelli 730, in particolar modo per quanto riguarda la dichiarazione precompilata. Ad esempio, le CU dovranno essere trasmesse all’Amm.ne finanziaria entro il 31 marzo.
– Sospensione dei versamenti ed adempimenti specifica per alcune attività. La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (da lavoro dipendente ed assimilati, NO lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail e relativi adempimenti, già prevista fino al 30 aprile, a prescindere dall’ammontare dei ricavi e riservata alle imprese del settore turistico (agriturismo compreso), viene estesa ad altre attività, tra le quali: associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono attività di ristorazione (compreso agriturismo), gelateria, pasticcerie, bar e pub, ecc.
Per le imprese che esercitano tali attività, la sospensione opera anche per l’IVA.
I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (1 giugno) in unica soluzione o in cinque rati mensili decorrenti dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi.