In attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, continua l’analisi della Cia Toscana dei punti di immediato impatto del decreto “Cura Italia” di marzo
(LEGGI ANCHE Decreto Cura Italia. Coronavirus: da Cia Toscana un primo focus tecnico su punti di immediato impatto)
Sospensione dei ruoli/carichi affidati all’Agenzia delle entrate servizio riscossione, scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 marzo/31 maggio, inerenti:
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- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 giugno.
Entro il 31 maggio (1 giugno) dovrà essere effettuato il versamento:
- della rata scaduta il 28 febbraio inerente la “rottamazione ter”;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza 31 marzo.
Effettuazione ritenute d’acconto inerenti compensi erogati fini al 31 marzo Non sono soggetti a ritenuta d’acconto i compensi erogati fino al 31 marzo a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L’interessato (percettore) deve fornire al committente una specifica autocertificazione con la quale dichiara di rientrare nella condizione appena citata.
Il percettore deve effettuare il versamento delle ritenute in unica soluzione entro il 31 maggio (1 giugno) o in forma rateale in cinque rate mensili con decorrenza dalla predetta data.
Sospensione dei termini di accertamento e delle risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica Nel periodo 8 marzo/31 maggio, sono sospesi i termini per le attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso tributario da parte degli enti impositori.
Per il medesimo periodo sono sospesi i termini per la fornitura delle risposte agli interpelli e consulenze giuridiche in ambito fiscale.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro Credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un tetto di 20mila euro, in favore di imprenditori e lavoratori autonomi. Stanziati 50milioni di euro. Disposizioni attuative con successivo DM.
Credito d’imposta per canoni di locazione Credito d’imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo per immobili di categoria catastale C/1, utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte degli imprenditori.
Indennità a professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) Per il mese di marzo, 600 euro di indennità esentasse a:
- operai agricoli a tempo determinato non pensionati, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (coltivatori diretti/Iap, artigiani e commercianti);
- lavoratori stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto legge, non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto legge;
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio;
- titolari di rapporti cococo attivi al 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Le indennità non sono tra esse cumulabili; non sono riconosciute ai percettori del Reddito di cittadinanza. Sono stanziate somme diversificate per ciascuna tipologia di lavoratori sopra elencata. All’esaurimento dei fondi previsti, le indennità non verranno più concesse. Non sono esplicitamente compresi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (commercialisti, ragionieri, avvocati, ecc.) che saranno indennizzati grazie all’intervento di un Fondo residuale.
Premio per il lavoro svolto nella sede Premio di 100 euro esentasse per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, da rapportare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio viene erogato dal datore di lavoro con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile o comunque entro fine anno. Il datore di lavoro potrà recuperare quanto erogato in compensazione con le ritenute.