“Le imprese forestali che operano in contesti che sono prossimi alla conclusione dell’annata silvana hanno specifici impegni relativi al completamento delle operazioni previste dai piani di taglio, che sono messe a serio rischio da tempistiche ridotte o insufficienti; le imprese impegnate nella produzione di legna da ardere, ad esempio, se non completeranno in tempi idonei le attività forestali, rischiano di dover immettere il materiale sul mercato nella prossima stagione invernale.
Le sospensioni di cui al DPCM 22 marzo 2020, inoltre, rischiano di porre forti limitazioni agli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio, tutte operazioni strategiche per la sopravvivenza e la gestione dei territori e della montagna”. Lo sottolinea il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e che ha scritto in proposito al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e della Salute Roberto Speranza.
“Problematiche simili si riscontrano per le imprese boschive che producono cippato di legno destinato alle reti di teleriscaldamento o di cogenerazione, che rischiano di perdere contratti di fornitura, e per le imprese forestali impegnate nell’approvvigionamento degli imballaggi in legno (pallet) per il settore agroalimentare ma anche per comparti, come ad esempio quello farmaceutico”, fa notare il Coordinamento, evidenziando inoltre che “nei territori colpiti dalla tempesta Vaia ci sono ancora grandi quantità di alberi schiantati a terra ed è necessario proseguire i lavori di raccolta, così da terminarla nel più breve tempo possibile e limitare di conseguenza i danni degli attacchi di parassiti”.
“Per tutte queste ragioni, fermo restando la tassativa applicazione del protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19, o cosiddetto Coronavirus, negli ambienti di lavoro, riteniamo di fondamentale importanza inserire tra le attività consentite e descritte nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal DM 25 marzo 2020, quelle rientranti nel codice ATECO 02, ovvero silvicoltura e altre attività forestali, utilizzo di aree forestali, raccolta di prodotti selvatici non legnosi e servizi di supporto per la silvicoltura”, conclude Agrinsieme.