A partire da oggi 1 giugno 2020 – come contenuto nel Decreto Rilancio -, i datori di lavoro potranno presentare all’INPS istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o
convertito in altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno
temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi.
I settori di attività indicati dalla norma sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. (art. 103)