Dopo quasi tre mesi di attesa è arrivato il Fondo Grano Duro, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, che prevede 100 euro ad ettaro.
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). (20A03512) (GU Serie Generale n.169 del 07-07-2020)
Ambito di applicazione
Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nonché delle risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalità: sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo; migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l’uso di sementi certificate; favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
Risorse disponibili
Le risorse del Fondo ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.
A chi spetta l’aiuto e di quale entità
Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno-inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto.
L’aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo di 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale e’ stata presentata domanda di aiuto.
La procedura di richiesta dell’aiuto
Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto: Alla domanda sono accluse: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; copia del contratto-contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia;
Istruttoria delle domande
Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. Poi è lo stesso soggetto gestore a trasmettere contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell’importo aiuto concesso.