Ai fini dell’Imposta di Registro, il contribuente Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale iscritto all’Inps, beneficia di un’importante vantaggio fiscale all’atto di acquisto di un fondo rustico: Imposta catastale dell’1%, Imposta di registro ed Imposta ipotecaria in misura fissa di euro 200 ciascuna.
La fruizione del beneficio, fatti salvi alcuni casi particolari, costringe però l’imprenditore a mantenere la conduzione e la coltivazione del fondo per almeno cinque anni. Pur rispettando il requisito professionale e previdenziale, se il Coltivatore diretto o IAP non intende beneficiare della suddetta agevolazione, in sede di stipula del contratto può chiedere tramite il notaio rogante, l’applicazione dell’Imposta di registro comunque agevolata al 9%.
L’Imposta di Registro ordinaria per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, è pari al 15%. Il Testo Unico dell’Imposta di Registro, individua anche un’imposizione “generica” per la cessione degli immobili, nella misura del 9%. Con un recente pronunciamento, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un quesito presentato da un notaio, conferma che nel caso in cui in cui l’acquirente Coltivatore diretto o IAP, rinuncia espressamente alle agevolazioni in materia di ex PPC, può applicare l’Imposta di registro “intermedia” del 9%. Secondo l’Agenzia, è la formulazione della norma che consente l’applicazione dell’aliquota comunque agevolata del 9% per Coltivatori diretti e IAP, che seppure iscritti all’Inps, non intendano beneficiare dell’ancor più vantaggiosa imposizione a loro riservata, liberandosi così dei vincoli di mantenimento della proprietà e della conduzione per almeno un quinquennio.
Contrariamente a quanto ha fino ad oggi sostenuto la Corte di Cassazione in numerose sentenze, parrebbe che per l’Agenzia l’applicazione dell’Imposta nella misura del 9% si dovrebbe applicare anche nell’ipotesi di decadenza dalla maggiore agevolazione fruita.