Vendemmia verde e miglioramento qualità vini a denominazione. Ecco il Decreto nel dettaglio: beneficiari, requisiti necessari e risorse fino a 1.100 euro ad ettaro

Dopo la firma del decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef, sulle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Dl Rilancio, che stanzia 100 milioni per il contenimento volontario della produzione (la cosiddetta vendemmia verde) miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, di cui abbiamo già parlato, vediamo nel dettaglio i punti salienti del documento.

CHI SONO I BENEFICIARI – Beneficiari della misura come definita all’articolo 4 sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, come individuate al successivo articolo 4 comma 2 e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne. Sono esclusi i produttori che beneficiano dell’aiuto della misura della “vendemmia verde” sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini
DOP o IGP, attivata nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo nella corrente campagna.

LA MISURA ED I REQUISITI OGGETTIVILa misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità. L’impegno alla riduzione della produzione non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale delle ultime cinque campagne,
riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP.

La media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più
bassa.

La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP e riguarda le superfici vitate che:
a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario nell’anno 2020;
b) sono in buone condizioni vegetative e produttive.

A QUANTO AMMONTA IL SOSTEGNOL’aiuto è vincolato alla riduzione della produzione conseguente all’adozione delle pratiche agricole di cui all’articolo 4 comma 1, volte al miglioramento della qualità delle uve destinate alla vinificazione.
Per beneficiare dell’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale;
b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva
non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale di cui all’articolo 2, lettera n)
Il rispetto delle condizioni è verificato sulla base delle dichiarazioni di raccolta
uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con la resa media aziendale regionale.
L’aiuto è determinato sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve così come rivendicate con la dichiarazione di vendemmia
dell’anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi:
Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT)
– importo massimo per ettaro: 500 euro
Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)
– importo massimo per ettaro: 800 euro
Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG)
– importo massimo per ettaro: 1.100 euro

SCARICA IL DECRETO INTEGRALE  MIPAAF_2020_9018686_min_517_DMRiduzioneproduzioneviniart223DL342020perbollinatura_signed_signed_1_

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