La Camera dei deputati ha votato la fiducia per la conversione in legge del Decreto 14 agosto 2020, n. 104 meglio noto come “Decreto agosto”. La nuova legge contiene numerose disposizioni di interesse per il settore agricolo.
Tra le stesse disposizioni, spicca una norma di interpretazione autentica che interviene a definire i confini dell’esclusione da IMU dei terreni agricoli. In fase di dibattito al Senato infatti, il Governo ha accettato un emendamento che finalmente pone fine ad una parte molto importante di contenzioso che riguarda l’IMU per i terreni agricoli.
I pensionati, i coadiuvanti ed i soci di società di persone iscritti quali Coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), sono parificati ai titolari persone fisiche con uguale qualifica e beneficiano pertanto dell’esclusione da IMU sui terreni agricoli.
Si tratta di una disposizione di interpretazioni autentica che trae origine dal pronunciamento di qualche anno fa, del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Molti comuni ed anche più di qualche giudice tributario però, negli anni hanno spesso disatteso l’orientamento del Dipartimento, costringendo i contribuenti a pagare un’Imposta non dovuta o a sostenere spese per instaurare il contenzioso tributario.
Il legislatore quindi, sensibilizzato anche dalla Cia Agricoltori Italiani, ha ritenuto necessario trasformare l’orientamento espresso dal Dipartimento delle Finanze, in articolato di legge.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e con effetti retroattivi, saranno quindi esclusi da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai Coltivatori diretti ed Imprenditori agricoli professionali iscritti all’Inps, anche se coadiuvanti familiari e comprese le società agricole qualificate IAP, indipendentemente dall’ubicazione degli stessi terreni agricoli.
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – Emendamento inserito in Senato ed in votazione in serata alla camera per la definitiva conversione in Legge
Articolo 78-bis. (Interpretazione autentica in materia di IMU)
1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La prima parte dell’articolo 78-bis in commento, interessa i familiari del coltivatore diretto, iscritti quali coadiuvanti nel suo nucleo familiare Inps.
Molto spesso, questi soggetti non titolari dell’impresa agricola, hanno affittato al titolare della stessa impresa i terreni in proprietà o in comproprietà con lo stesso titolare. Ad esempio, il coniuge del titolare dell’impresa agricola che è comproprietaria del fondo rustico che ha concesso in affitto, per i propri diritti, allo stesso titolare. Nonostante la norma del 2015 ne disponesse l’esclusione, molti comuni hanno contestato al coniuge il debito IMU.
Con la disposizione in commento, all’esclusione da IMU dei terreni agricoli di questi soggetti viene dato effetto retroattivo. La seconda parte dell’articolo 78-bis, riguarda i soci delle società di persone: il legislatore ha specificato che delle agevolazioni fiscali di cui fin dal 2001 le società di persone potevano beneficiare al pari del coltivatore diretto o IAP persona fisica, fa parte anche l’IMU insieme agli altri tributi comunali.
Quindi, i terreni agricoli di proprietà ad esempio di due fratelli coltivatori diretti o IAP, concessi in affitto alla società semplice di cui sono soci, sono esclusi da IMU. L’ultima parte della disposizione è dedicata ai (tantissimi) pensionati Coltivatori diretti e IAP, che molto spesso sono costretti a continuare l’attività agricola ed a versare i contributi all’Inps, anche se questi non produrranno alcun beneficio sulla pensione.
Nel recente passato, la Corte di Cassazione si era pronunciata affermando che l’esclusione da IMU dei terreni agricoli dei suddetti imprenditori pensionati, si doveva limitare al caso in cui gli stessi traessero dall’attività agricola, la loro esclusiva fonte di reddito! La pensione quindi, seppur minima, li rendeva assoggettabili ad IMU.
Sentenza a cui molti comuni e giudici di commissione tributaria si sono purtroppo riferiti, costringendo i pensionati CD o IAP a pagare l’Imposta o a ricorrere alla Commissione tributaria. Adesso la nuova legge ha chiarito ogni cosa e, con effetti retroattivi, anche i pensionati CD o Iap che versano i contributi all’Inps potranno beneficiare dell’esclusione da IMU dei terreni agricoli.