Nuova convenzione CAA. Agea spiega le ragioni dell’esclusione dei liberi professionisti

Recenti dichiarazioni contenute in alcuni comunicati stampa e note diffuse in questi giorni sul tema della nuova convenzione Agea – CAA, spingono a doverose e obbligatorie puntualizzazioni per impedire il rischio di fraintendimenti a danno del corretto svolgimento delle funzioni proprie di AGEA.

La clausola in contestazione si pone nel quadro delle scelte strategiche avviate dall’Agenzia, in relazione alla evoluzione dei sistemi tecnologici di rilevazione dei dati e di digitalizzazione dei processi e, al conseguente arricchimento delle informazioni del fascicolo, anche nella prospettiva della nuova programmazione comunitaria post 2020 e, della necessità di rafforzare la funzione e l’utilizzo dei dati degli agricoltori contenuti nel SIAN, riconosciuta come banca dati di interesse nazionale, attraverso la quale Agea eroga oltre 5 miliardi di risorse pubbliche annue e, quindi, degna della massima tutela possibile anche in relazione alla sensibilità dei dati in essa contenuti.

In questa prospettiva si è inserita la necessità di:

  • una rigorosa disciplina degli accessi al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) rispetto alla quale, già nel 2018, è stata modificata la modalità di accesso, passando dalla vecchia password all’identità digitale Spid;
  • ed una corretta e controllata procedura di erogazione degli aiuti che ha visto Agea, tra l’altro, avviare due progetti di collaborazione con il Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma operativo legalità.

Ciò premesso, occorre precisare che Agea non ha alcuna intenzione di escludere dall’accesso al SIAN 2.500 professionisti; inoltre, è opportuno ricordare che ad oggi gli accessi al Sian autorizzati da Agea agli operatori dei CAA per le funzioni delegate, sono in totale circa 3.500 e che, di questi, meno di mille fanno riferimento a professionisti iscritti ad Albi e Collegi, molti dei quali già dipendenti di CAA. È anche opportuno precisare che, ad oggi, i CAA che fanno riferimento a vario titolo agli Albi e Collegi gestiscono meno del 6% del totale dei fascicoli aziendali di Agea.

Al fine di chiarire poi il carattere eminentemente istituzionale e la natura organizzativa della scelta convenzionale adottata da Agea, si sottolinea che la stessa consente di garantire che i soggetti privati, preposti all’esercizio di attività amministrative di competenza di un Ente pubblico, assicurino il rispetto del principio di imparzialità amministrativa. I Centri di Assistenza Agricola operano su delega di Agea Ente Pubblico e, pertanto, debbono garantire assetti organizzativi e funzionali conformi a quelli che la legge italiana pone a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di imparzialità e conflitto d’interessi.

È proprio questo uno degli obbiettivi chiari di questa nuova convenzione: più trasparenza nel rapporto tra l’esercizio di funzioni pubbliche e l’attività di consulenza privata, minori rischi sistematici nella gestione di attività che debbono essere caratterizzate dal perseguimento dell’interesse generale, consistente nell’uso proprio delle risorse finanziarie destinate all’agricoltura. Quindi: massima protezione possibile del sistema economico agricolo.

Da tutte le considerazioni che precedono discende la necessità che i Centri di Assistenza Agricola dispongano di un assetto organizzativo stabile e coerente con una gestione accorta di ingenti flussi di denaro pubblico, fondato sull’utilizzo trasparente di contratti di lavoro subordinato per assicurare certezza e continuità nell’esercizio di ruoli, funzioni e responsabilità, a garanzia di tutti.

Dal punto di vista socio-economico, questa scelta, necessaria e doverosa, non fa altro che favorire la stabilizzazione di migliaia di persone oggi impiegate con contratti occasionali.  Pur non essendo questo l’obbiettivo principale perseguito da Agea, è chiaro che la stabilizzazione di un numero elevato di figure professionali appare un bene prezioso per l’intero sistema agricolo, un passo avanti nella direzione di un modello organizzativo più moderno, efficiente e adeguato alla realizzazione di un salto di qualità del lavoro in agricoltura.

Alla luce del tenore istituzionale delle ragioni in argomento, appare del tutto improprio il tentativo di delegittimare la scelta gestionale amministrativa compiuta, la Convenzione, infatti, costituisce il principale strumento di regolazione dei rapporti tra Agea, Ente pubblico non economico, e i Centri di Assistenza Agricola, soggetti privati delegati allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuno dei soggetti intervenuti in questi giorni su questo tema, occorre evitare il rischio di ledere l’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile di un Ente pubblico che è, a sua volta, garantita dalla legge. Ciò perché ogni ostacolo o ritardo nell’adozione di scelte organizzative e strategiche necessarie all’efficacia, efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione, non può considerarsi una conseguenza giustificata dalla fisiologica dialettica che caratterizza il confronto di opinioni su scelte che debbono, tuttavia, restare assoggettate a valutazioni eminentemente tecniche.

Le ragioni di Agea, oggetto di contestazione, sono ampiamente motivate, giustificate e coerenti anche con la regolamentazione Comunitaria, in ragione del fatto che rientra nei compiti della Stato Italiano garantire il corretto esercizio delle funzioni delegate e, della Commissione europea controllare che ciò avvenga, pena pesanti correzioni finanziarie in capo ai contribuenti italiani.

Sul piano dell’ordinamento interno, giova ricordare inoltre che, sulla base di un percorso ampiamente partecipato, sia a livello istituzionale che politico, le scelte contenute nella convenzione sono state corroborate dai necessari approfondimenti tecnico-giuridici e, soprattutto, dal parere specificamente e formalmente reso dall’Agenzia Nazionale per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) che ha valutato positivamente l’intervento organizzativo di Agea.

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