Il bonus vacanze, introdotto dall’art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), consiste in un contributo da utilizzare per il pagamento di soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
E’ spendibile fino al 30 giugno 2021
Sembra il caso di precisare che la struttura ricettiva può rifiutare il buono: l’adesione all’iniziativa, infatti, è libera.
Il bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).
L’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare.
In particolare, è pari a:
– 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona;
– 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
– 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone.
E’ quanto informa INAC CIA Centro servizi alla persona
SCARICA L’APPROFONDIMENTO Caf Bonus vacanze spend fino al 30 giu 2021