La misura prevista dall’articolo 2 del nuovo decreto (leggi il testo completo qui)
Nel Decreto Natale, approvato dal Consiglio dei Ministri ieri e presentato in nottata dal presidente Giuseppe Conte, sono previsti nuovi contributi a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione, tra cui gli agriturismi che svolgono servizio di ristorazione.
I codici Ateco previsti sono relativi al numero 56 “Attività dei servizi di ristorazione” e sono:
- 561011 – Ristorazione con somministrazione
- 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie
- 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 – Ristorazione ambulante
- 561050 – Ristorazione su treni e navi
- 562100 – Catering per eventi, banqueting
- 562910 – Mense
- 562920 – Catering continuativo su base contrattuale
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
Si legge nell’articolo 2: “Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto (vedi i codici sopra elencati). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020″.
Al secondo comma: “Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari al contributo già erogato ai sensi del Decreto Rilancio (articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020). Il decreto precisa anche che “in ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000”.