ROMA – Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova normativa europea in tema di default che riguarda tutti i clienti delle banche.
Un cliente in default è considerato “insolvente”e non può onorare i suoi impegni finanziari, con tutta una serie di conseguenze che vanno da: chiusura delle linee di credito in essere, richiesta di rientro, segnalazione alla centrale rischi, mancato accesso a nuove linee di credito.
In sintesi le nuove regole prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Si intende per “arretrato rilevante” un importo superiore a 500 euro che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le PMI, con esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, il limite è di 100 euro. Inoltre non è consentita la compensazione cioè il debitore non potrà impiegare margini ancora disponibili su altre linee di credito per compensare gli adempimenti in essere.
Facciamo un esempio pratico. Una impresa individuale ha un fido di conto corrente bancario di un importo di 10.000 euro. Se il fido viene utilizzato oltre i limiti accordati e vengono superati i 100 euro di sforamento, diciamo che si arrivi ad esempio, ad un saldo negativo di 10.200 euro e non si rientri nei limiti per oltre 90 giorni consecutivi, l’imprenditore si troverebbe in “default”.
Ma cosa comporta la classificazione in default? La classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. A quel punto la banca è tenuta ad avviare le azioni di tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
Recentemente la Banca d’Italia ha pubblicato un comunicato stampa sull’argomento. In particolare ricorda a banche e clienti che la nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, possono consentire ai clienti utilizzi dei conti che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sui conti o, in caso di affidamento, oltre il limite del fido.
Quindi rimangono sempre in vigore quelle clausole “di elasticità” che sono normalmente presenti nei contratti bancari. Questo, però, è da intendersi come la raccomandazione ad un uso corretto, cioè entro i limiti, di quanto previsto, di questa “elasticità”.